171.(Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode)
Art. 171.(Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode)
Art. 171.(Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode) 1. Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del Codice sono date dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.