169.1 (Registrazione del processo verbale di vendita)
Art. 169.(Registrazione del processo verbale di vendita)
Art. 169.(Registrazione del processo verbale di vendita) 1. Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'articolo 537 ultimo comma del Codice, cura la registrazione di esso.