TITOLO IV Del processo di esecuzione Capo I Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale - Art. 155.(Certificato di prestata cauzione)
Art. 155.(Certificato di prestata cauzione)
1. Il certificato di prestata cauzione indicato nell'articolo 478 del Codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.