131.2 -bis.(Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione)
Art. 131.2 -bis.(Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione) 1. Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'articolo 373 del Codice, il giudice non può decidere se 2. la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.