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127.(Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa - Art. 127.(Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente)

Art. 127.(Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente)

La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo 408 del codice, è fatta dal cancelliere.

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