Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa 121. (Ordinanza di correzione delle sentenze)
Art. 121. (Ordinanza di correzione delle sentenze)
L'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere.