93. (Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 93. (Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione)
Art. 93. (Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione)
Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice.