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81.1 (Fissazione delle udienze d'istruzione)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 81. (Fissazione delle udienze d'istruzione)

Art. 81. (Fissazione delle udienze d'istruzione)

1. Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.

2. Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze d'istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.

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