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76. (Potere delle parti sui fascicoli)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa 76. (Potere delle parti sui fascicoli)

Art. 76. (Potere delle parti sui fascicoli)

Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.

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Documenti collegati:

impugnazioni civili - appello - prove - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1462 del 22/01/2013
Appello - Natura - Specifiche censure - Necessità - Conseguenze sull'onere probatorio - Fascicolo dell'appellato contenente documenti favorevoli all'appellante e da questi non prodotti in copia - Mancata restituzione del fascicolo dell'appellato - Effetti - Onere di attivazione dell'appellato - Modalità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1462 del 22/01/2013 L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque attivarsi perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, ovvero richiedendo al giudice che ordini, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., all'appellato non costituito l'esibizione dei documenti già contenuti nella produzione ritirata, senza che osti, a tal fine, il divieto di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di prove già acquisite agli atti di causa e non di nuove prove. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1462 del 22/01/2013   …...
prova civile - produzione di documenti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010
Fascicolo di parte - Libertà di ritiro - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010 In virtù del principio dispositivo delle prove, ciascuna delle parti è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo: in tal caso, tuttavia, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010   …...

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