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69. (Mancata comparizione della parte invitata)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo I: Del procedimento davanti al giudice di pace 69. (Mancata comparizione della parte invitata)

Art. 69. (Mancata comparizione della parte invitata)

Se la parte invitata non si presenta, il giudice di pace ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte istante può ottenere copia.

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69.2 bis (Determinazione delle udienze di prima comparizione)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa 69-bis. (Determinazione delle udienze di prima comparizione) Art. 69-bis. (Determinazione delle udienze di prima comparizione) Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'art. 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce. ______________________________________________________________________________________________________________________Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello …...

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- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello