61. (Ordine di trattazione e discussione delle cause)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo I: Del procedimento davanti al giudice di pace 61. (Ordine di trattazione e discussione delle cause)
Art. 61. (Ordine di trattazione e discussione delle cause)
Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice.