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60. (Tempo degli atti di istruzione)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo I: Del procedimento davanti al giudice di pace 60. (Tempo degli atti di istruzione)

Art. 60. (Tempo degli atti di istruzione)

Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal giudice di pace non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza.

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