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50. (Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo IV: Dagli atti dell'ufficiale giudiziario 50. (Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami)

Art. 50. (Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami)

1. L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice è fatta con ricorso steso in calce all'atto.

2. Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.

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