Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo I: DEGLI ESPERTI DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO 11. (1) [(Astensione e ricusazione degli esperti)]
Art. 11. (1) [(Astensione e ricusazione degli esperti)]