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249 c.c. Disp. Att.

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 249. (1)

Art. 249. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "Nulla è innovato a quanto dispone la legge 2 luglio 1890, n. 6917, sullo stato delle persone della Famiglia reale." deve ritenersi abrogato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

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