Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 244.
Art. 244.
1. Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche è in corso all'entrata in vigore del codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'articolo 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.