Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 223-vicies ter. (1)
Art. 223-vicies ter. (1)
1. Non si applica la lettera e) del primo comma dell'articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purché deliberata entro il 30 giugno 2004.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.