Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 221.
Art. 221.
1. L'imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945 uniformare alla disposizione dell'articolo 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.