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89 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 89. (1)

Art. 89. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza non sussisteva o è cessata, dichiara che non vi è luogo a procedere. Se risulta che l'inosservanza perdura, stabilisce il termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi impostigli dall'ordinamento corporativo." è stato implicitamente abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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