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86 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 86. (1)

Art. 86. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "Il presidente della magistratura del lavoro fissa, con decreto in calce all'istanza, l'udienza collegiale per la comparizione dell'imprenditore, assegnandogli un termine entro il quale egli deve depositare nella cancelleria le proprie deduzioni insieme coi documenti che intende produrre a sua difesa.

2. Il termine di comparizione non può essere inferiore a dieci giorni.

3. Copia dell'istanza col decreto presidenziale è notificata a cura del cancelliere all'imprenditore. Copia del decreto e copia delle deduzioni dell'imprenditore sono comunicate al pubblico ministero." è stato implicitamente abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 72.

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