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85 c.c. Disp. Att.

SEZIONE V - Disposizioni relative al libro V Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 85. (1)

Art. 85. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "Gli organi corporativi, che a norma dall'articolo 2089 del codice possono denunciare al pubblico ministero l'inosservanza degli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, sono la corporazione, l'ispettorato corporativo e il consiglio provinciale delle corporazioni.

2. La denuncia deve essere trasmessa al pubblico ministero presso la corte d'appello della quale fa parte la magistratura del lavoro, che ha giurisdizione sul territorio in cui si trova la sede principale dell'impresa. Il pubblico ministero, prima di promuovere i provvedimenti contro l'imprenditore, può compiere le indagini occorrenti.

3. L'istanza del pubblico ministero corredata dei documenti è depositata nella cancelleria della magistratura del lavoro." è stato implicitamente abrogato del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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