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1133. Provvedimenti presi dall'amministratore

Art.1133. Provvedimenti presi dall'amministratore.

0 Codice civile

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Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15346 del 09/06/2025 (Rv. 675679 - 01)
Provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criterio discretivo - Conseguenze - Fattispecie. In tema di condominio negli edifici, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto valida la delibera avente ad oggetto la "manutenzione generale dei due corpi di fabbrica" condominiali adottata senza la maggioranza qualificata richiesta dall'art. 1136, comma 2, c.c., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15346 del 09/06/2025 (Rv. 675679 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1133, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16608 del 05/07/2017
Condominio negli edifici - Malfunzionamento degli impianti condominiali - Condanna del condominio alla riparazione o ripristino - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Il singolo condomino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura sinallagmatica relativo al buon funzionamento degli impianti condominiali (nella specie, l'impianto elettrico comune), che possa essere esercitato mediante un'azione di condanna della stessa gestione condominiale all'adempimento corretto della relativa prestazione contrattuale, trovando causa l'uso dell'impianto che ciascun partecipante vanta nel rapporto di comproprietà delineato negli artt. 1117 e ss. c.c. Ne consegue che il condomino non ha azione per richiedere la messa a norma dell'impianto medesimo, potendo al più avanzare, verso il condominio, una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione nella sua riparazione o adeguamento, ovvero sperimentare altri strumenti di reazione e di tutela, quali, ad esempio, le impugnazioni delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c., i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministratore ex art. 1133 c.c., la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ex art. 1129, comma 11, c.c., o il ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'art. 1105, comma 4, c.c. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16608 del 05/07/2017 CONDOMINIO PARTI COMUNI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - in genere – Cass. n. 10865/2016
Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criterio discretivo - Conseguenze. In tema di condominio negli edifici, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10865 del 25/05/2016 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 10865 2016   …...
amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - provvedimenti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13689 del 22/06/2011
Condominio negli edifici - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - provvedimenti - ricorso all'assemblea o all'a.g.o. . - Ricorso all'A.G.O. -. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13689 del 22/06/2011  Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - provvedimenti - ricorso all'assemblea o all'a.g.o. . -  - Provvedimenti - Ricorso all'assemblea o all'A.G.O. - Ricorso all'A.G.O. - Previo ricorso all'assemblea - In tema di condominio degli edifici, l'art 1133 cod. civ. prevede la facoltà del ricorso all'assemblea avverso i provvedimenti dell'amministratore, ma "senza pregiudizio" del ricorso all'autorità giudiziaria, e, pertanto, non subordina il diritto alla tutela giurisdizionale al preventivo ricorso all'assemblea. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13689 del 22/06/2011Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13689 del 22/06/2011FATTO E DIRITTOIn seguito a una segnalazione di alcuni condomini, impersonalmente verbalizzata nell'assemblea condominiale del 31 luglio 2000, l'amministratrice del Condominio Via Casaregis 7, in Genova, il 18 agosto 2000 invitava l'avvocato Guida a rimuovere la targa professionale apposta nel vano antistante il portone e a sostituire la lastra di marmo in tal modo danneggiata. Richiamava l'art. 5 del regolamento di condominio.La targa veniva asportata il 20 settembre da ignoti, contro i quali l'avvocato Guida G. sporgeva denuncia per furto. La targa veniva riposizionata.Il 5 dicembre 2000 l'avv. Gu.. G. e la moglie Onella Ga..o agivano contro il condominio e contro l'amministratrice Carla Or.., in proprio, chiedendo la declaratoria di inesistenza, nullità o annullamento della Delib. adottata il 31 luglio 2000, la nullità del provvedimento dell'amministratrice, perché adottato in eccesso dei suoi poteri e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.Interveniva in giudizio il condomino Di Na.. Giuseppe, aderendo alle istanze degli attori. La Or.. e il Condominio resistevano. Il 5 maggio 2003 il tribunale di Genova rigettava le domande. L'appello degli attori veniva accolto dalla Corte ligure il 14 aprile 2005, con sentenza notificata il 3 maggio e impugnata con ricorso per cassazione il 28 giugno 2005.La Corte dichiarava cessata la …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - azioni giudiziarie - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7613 del 14/08/1997
Legittimazione del singolo condomino - Nei confronti dell'amministratore - Ammissibilità - Limiti - Rifiuto di compiere atti di ordinaria amministrazione da parte dell'amministratore - Conseguente introduzione di giudizio contenzioso da parte del condomino - Inammissibilità - Preventiva convocazione dell'assemblea - Necessità - Mancata convocazione, mancata formazione di una volontà maggioritaria, mancata esecuzione della eventuale delibera - Rimedi - Ricorso in sede di volontaria giurisdizione (art. 1105 cod. civ.) - Necessità. L'inerzia dell'amministratore nel compimento di un atto di ordinaria amministrazione non legittima il singolo condomino a rivolgersi all'autorità giudiziaria in sede contenziosa senza avere, in precedenza, provocato la convocazione dell'assemblea condominiale. La mancata convocazione dell'organo assembleare, la mancata formazione di una volontà maggioritaria, la adozione di una delibera poi ineseguita legittimano, per l'effetto, il condomino ad agire non in sede contenziosa bensì di volontaria giurisdizione, giusto disposto dell'art. 1105 cod. civ. (mentre la deliberazione di maggioranza risulterà impugnabile in via contenziosa nelle sole ipotesi di lesione di diritti individuali dei partecipanti dissenzienti, ovvero di violazione di legge o del regolamento condominiale), non rilevando, in contrario, la disposizione di cui all'art. 1133 cod. civ. (a mente della quale il ricorso avverso i provvedimenti dell'amministratore, per il singolo condomino, è proponibile, oltreché all'assemblea, anche all'autorità giudiziaria), poiché detta norma delimita la possibilità di esercizio della ivi prevista facoltà ai casi espressamente stabiliti nel successivo art. 1137 (ostativo, per l'autorità giudiziaria, all'esercizio di qualsivoglia sindacato di merito sulle deliberazioni dell'assemblea), escludendo, pertanto, che il giudice possa, in sede contenziosa, sopperire all'inerzia dell'amministratore nel compimento di atti di ordinaria amministrazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7613 del 14/08/1997   …...

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