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Sottrazione alla destinazione condominiale – Cass. n. 35957/2021

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari - Alloggio del portiere - Sottrazione alla destinazione condominiale - Applicabilità della disciplina della comunione - Sussistenza - Conseguenze in tema di contribuzione alle spese di riparazione del sovrastante lastrico solare di proprietà o uso esclusivi.

 

Allorché l'alloggio del portiere non sia più destinato ad uso condominiale, si applica ad esso la disciplina della comunione in generale, con la conseguenza che i partecipanti a siffatta comunione devono contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento del bene, ivi comprese quelle occorrenti - come nella specie - per la riparazione del lastrico solare che funge da copertura, ex art. 1126 c.c., in proporzione al solo valore millesimale dell’unità sita nella colonna sottostante al lastrico.

Core di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35957 del 22/11/2021 (Rv. 663217 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1126, Cod_Civ_art_1100

 

Corte

Cassazione

35957

2021