Codice Civile Libro Sesto: della tutela dei diritti Titolo IV: della tutela giurisdizionale dei diritti Capo II: dell'esecuzione forzata Sezione I: dell'espropriazione § 1 - Disposizioni generali § 2 - Degli effetti del pignoramento § 3 - Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione Sezione II: dell'esecuzione forzata in forma specifica Art.2930. Esecuzione forzata per consegna o rilascio.
Art. 2930. Esecuzione forzata per consegna o rilascio.
1. Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.
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