Art.2929. Nullità del processo esecutivo.
0 Codice civile
L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.
Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.
Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.
________________________________________________________
Documenti collegati:
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19658 del 01/10/2015Immobile abusivo - Nullità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19658 del 01/10/2015
È valida la vendita di un immobile abusivo eseguita nell'ambito di una procedura esecutiva individuale oppure concorsuale, come il fallimento, non trovando per essa applicazione, a norma dell'art. 40, comma 5, della l. n. 47 del 1985, le nullità previste dal comma 2 dello stesso articolo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19658 del 01/10/2015
  …...
esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8145 del 08/04/2014Vizi relativi ad ordinanza di rideterminazione del prezzo di vendita - Allegazione mediante opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8145 del 08/04/2014
In tema di espropriazione forzata, è inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, la quale sia fondata su contestazioni relative ad ordinanza che, riaprendo la fase autorizzativa della vendita, abbia nuovamente determinato il prezzo del bene pignorato, posto che i vizi del provvedimento ex art. 569 cod. proc. civ. devono formare oggetto di opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio prescritto dall'art. 617 cod. proc. civ., appartenendo ad una sequenza procedimentale precedente a quella della vendita stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8145 del 08/04/2014 …...
esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5796 del 13/03/2014Decreto di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ. - Erronea indicazione del bene oggetto di trasferimento - Inesistenza - Esclusione - Invalidità - Sussistenza - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Tutela dei terzi - Condizioni - Rimedi endoesecutivi o esterni al processo esecutivo - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5796 del 13/03/2014
In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ferma restando la possibilità per i terzi che siano stati lesi da tale errore nella loro sfera giuridica, di avvalersi, nel rispetto delle regole previste dall'art. 2929 cod. civ. a tutela dell'acquirente o assegnatario, dei rimedi, diversi dall'opposizione agli atti esecutivi, endoesecutivi o esterni al processo esecutivo loro riservati.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5796 del 13/03/2014
  …...
esecuzione forzata - immobiliare - vendita - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26930 del 19/12/2014Avviso di vendita - Nullità della notifica al debitore esecutato - Effetti - Nullità degli atti consequenziali - Sussistenza - Fondamento - Tutela del terzo aggiudicatario ex art. 2929 cod. civ. - Irrilevanza - Ragioni - Applicabilità del principio all'esecuzione esattoriale - Sussistenza.
In tema di espropriazione forzata immobiliare, la nullità della notifica dell'avviso di vendita al debitore esecutato, in quanto posta a tutela del diritto al contraddittorio, si estende agli atti consequenziali della procedura e ai provvedimenti di trasferimento del bene pignorato, non operando la regola di protezione dell'acquisto dell'aggiudicatario dettata dall'art. 2929 cod. civ., che presuppone la validità dell'intero sub-procedimento di vendita; detto principio si applica anche all'espropriazione immobiliare esattoriale, nella quale, ai sensi dell'art. 78 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il pignoramento si esegue mediante la trascrizione di un avviso di vendita da notificare al debitore esecutato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26930 del 19/12/2014
  …...
Esecuzione forzata - vendita forzata - effetti - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014Nullità o irregolarità degli atti del procedimento - Opponibilità all'aggiudicatario - Esclusione - Limiti - Dovere di diligenza dell'acquirente - Irrilevanza.
In materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore, che presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014
  …...
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010Opposizione agli atti esecutivi - Dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento - Conseguenze - Azione di ripetizione del prezzo pagato dall'aggiudicatario - Ammissibilità - Fondamento - Dichiarazione di nullità a seguito di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione - Domanda di ripetizione - Ammissibilità nel giudizio di rinvio - Condizioni.
In tema di espropriazione forzata, la dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, facendo venir meno il trasferimento coattivo, e quindi la causa del prezzo pagato dall'aggiudicatario, consente a quest'ultimo, in applicazione del principio codificato dall'art. 2921, primo comma, cod. civ. per l'ipotesi di evizione, l'esercizio dell'azione di ripetizione, la quale, nel caso in cui la nullità sia dichiarata a seguito della cassazione della sentenza di merito che abbia rigettato l'opposizione, può essere proposta anche nel giudizio di rinvio, ove il processo esecutivo sia ormai chiuso, nei confronti del creditore procedente per la somma riscossa e del debitore per il residuo eventualmente attribuitogli, non essendovi alcuna ragione per onerare l'aggiudicatario dell'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, avuto riguardo al suo incolpevole affidamento sull'intangibilità della vendita giudiziale ed alla consapevolezza da parte del creditore e del debitore che il denaro pagato non è più giustificato dallo scambio con il bene.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010
  …...
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010Vendita giudiziaria immobiliare - Art. 2929 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Invalidità degli atti preparatori all'incanto - Nullità derivata della vendita - Opponibilità all'acquirente - Fattispecie.
La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010
  …...
________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello
Codice civile
c.c.
cc
2929
nullità
processo
esecutivo