Codice Civile Libro Sesto: della tutela dei diritti Titolo IV: della tutela giurisdizionale dei diritti Capo II: dell'esecuzione forzata Sezione I: dell'espropriazione § 1 - Disposizioni generali § 2 - Degli effetti del pignoramento § 3 - Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione Art.2922. Vizi della cosa. Lesione.
Art. 2922. Vizi della cosa. Lesione.
1. Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
2. Essa non può essere impugnata per causa di lesione.
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