Art.2920. Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta.
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Opposizione tardiva proposta dopo l'assegnazione del bene al creditore – Cass. n 13362/2023Esecuzione forzata - mobiliare - opposizioni - di terzo - Terzo proprietario dei beni pignorati - Rimedi esperibili - Opposizione del terzo - Proponibilità - Termini - Opposizione tardiva proposta dopo l'assegnazione del bene al creditore - Condizione di mala fede dell'assegnatario - Conseguenze - Risarcimento del danno - Spettanza - Fattispecie.
Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13362 del 16/05/2023 (Rv. 667842 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2920, Cod_Civ_art_2925, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_620, Cod_Civ_art_2926
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Opposizione tardiva proposta dopo l'assegnazione del bene al creditore – Cass. n 13362/2023Esecuzione forzata - mobiliare - opposizioni - di terzo - Terzo proprietario dei beni pignorati - Rimedi esperibili - Opposizione del terzo - Proponibilità - Termini - Opposizione tardiva proposta dopo l'assegnazione del bene al creditore - Condizione di mala fede dell'assegnatario - Conseguenze - Risarcimento del danno - Spettanza - Fattispecie.
Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13362 del 16/05/2023 (Rv. 667842 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2920, Cod_Civ_art_2925, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_620, Cod_Civ_art_2926
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Aggiudicazione di un bene oggetto del pignoramento – Cass. n. 27677/2022Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento - Aggiudicazione di un bene oggetto del pignoramento - Contestazione delle parti del processo esecutivo - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Necessità - Azione autonoma - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Le parti del processo esecutivo hanno l'onere di denunciare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. l'erroneo trasferimento all'aggiudicatario di un cespite oggetto di pignoramento, essendo inammissibile l'autonoma azione da esse eventualmente proposta al fine di contrastare gli effetti dell'esecuzione, ponendoli nel nulla o limitandoli. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l'azione di rivendicazione, proposta nei confronti dell'aggiudicatario da parte di un soggetto che assumeva di essere comproprietario del bene pignorato il quale, pur avendo preso parte al processo esecutivo, aveva omesso di proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27677 del 21/09/2022 (Rv. 665907 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_2919, Cod_Civ_art_2920
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ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010Opposizione agli atti esecutivi - Dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento - Conseguenze - Azione di ripetizione del prezzo pagato dall'aggiudicatario - Ammissibilità - Fondamento - Dichiarazione di nullità a seguito di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione - Domanda di ripetizione - Ammissibilità nel giudizio di rinvio - Condizioni.
In tema di espropriazione forzata, la dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, facendo venir meno il trasferimento coattivo, e quindi la causa del prezzo pagato dall'aggiudicatario, consente a quest'ultimo, in applicazione del principio codificato dall'art. 2921, primo comma, cod. civ. per l'ipotesi di evizione, l'esercizio dell'azione di ripetizione, la quale, nel caso in cui la nullità sia dichiarata a seguito della cassazione della sentenza di merito che abbia rigettato l'opposizione, può essere proposta anche nel giudizio di rinvio, ove il processo esecutivo sia ormai chiuso, nei confronti del creditore procedente per la somma riscossa e del debitore per il residuo eventualmente attribuitogli, non essendovi alcuna ragione per onerare l'aggiudicatario dell'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, avuto riguardo al suo incolpevole affidamento sull'intangibilità della vendita giudiziale ed alla consapevolezza da parte del creditore e del debitore che il denaro pagato non è più giustificato dallo scambio con il bene.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010
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