Codice Civile Libro Sesto: della tutela dei diritti Titolo IV: della tutela giurisdizionale dei diritti Capo I: disposizioni generali Art.2908. Effetti costitutivi delle sentenze.
Art. 2908. Effetti costitutivi delle sentenze.
1. Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
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