Codice Civile Libro Sesto: della tutela dei diritti Titolo III: della responsabilita' patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Capo IV: delle ipoteche Sezione I: disposizioni generali Sezione II: dell'ipoteca legale Art. 2817. Persone a cui compete.
Art. 2817. Persone a cui compete.
Hanno ipoteca legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.
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