Codice Civile Libro Sesto: della tutela dei diritti Titolo III: della responsabilita' patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Capo IV: delle ipoteche Sezione I: disposizioni generali Art. 2813. Pericolo di danno alle cose ipotecate.
Art. 2813. Pericolo di danno alle cose ipotecate.
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.
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