Codice Civile Libro Sesto: della tutela dei diritti Titolo III: della responsabilita' patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Capo III: del pegno Sezione I: disposizioni generali Sezione II: del pegno dei beni mobili Sezione III: del pegno di crediti e di altri diritti Art. 2803. Riscossione del credito dato in pegno.
Art. 2803. Riscossione del credito dato in pegno.
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798.
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