Codice Civile Libro Sesto: DELLA TUTELA DEI DIRITTI Titolo III: DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE Capo III: DEL PEGNO Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.2784. Nozione.
Art. 2784. Nozione.
1. Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
2. Possono essere dati in pegno, i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
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