Codice Civile Libro Sesto: DELLA TUTELA DEI DIRITTI Titolo III: DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE Capo II: DEI PRIVILEGI Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DEI PRIVILEGI SUI MOBILI § 1 - DEI PRIVILEGI GENERALI SUI MOBILI § 2 - DEI PRIVILEGI SOPRA DETERMINATI MOBILI Sezione III: DEI PRIVILEGI SOPRA GLI IMMOBILI Art.2773. Crediti dei comuni e delle province per tributi. (1)
[Art. 2773. Crediti dei comuni e delle province per tributi. (1)
1. I crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.
2. Il privilegio non è opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 9, L. 29 luglio 1975, n. 426.
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