Codice Civile Libro Sesto: DELLA TUTELA DEI DIRITTI Titolo III: DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE Capo II: DEI PRIVILEGI Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DEI PRIVILEGI SUI MOBILI § 1 - Dei privilegi generali sui mobili § 2 - Dei privilegi sopra determinati mobili Art.2765. Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia.
Art. 2765. Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia.
1. Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.
2. Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
3. Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2764.
________________________________________________________
________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello