Codice Civile Libro Sesto: DELLA TUTELA DEI DIRITTI Titolo III: DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE Capo II: DEI PRIVILEGI Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DEI PRIVILEGI SUI MOBILI § 1 - Dei privilegi generali sui mobili Art.2751. Crediti per le spese funebri, d'infermità, alimenti.
Art. 2751. Crediti per le spese funebri, d'infermità, alimenti.
I. Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.
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