Codice Civile Libro Sesto: DELLA TUTELA DEI DIRITTI Titolo III: DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE Capo II: DEI PRIVILEGI Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.2746. Distinzione dei privilegi.
Art. 2746. Distinzione dei privilegi.
1. Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
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