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2686. Sentenze.

Codice Civile Libro Sesto: DELLA TUTELA DEI DIRITTI Titolo I: DELLA TRASCRIZIONE Capo III: DELLA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AD ALCUNI BENI IMMOBILI Sezione I: DELLA TRASCIZIONE RELATIVAMENTE ALLE NAVI, AGLI AEROMOBILI E AGLI AUTOVEICOLI Art.2686. Sentenze.

Art. 2686. Sentenze.

1. Devono essere trascritte, agli effetti dell'articolo 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 in forza di un titolo non trascritto.

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