Codice Civile Libro Sesto: DELLA TUTELA DEI DIRITTI Titolo I: DELLA TRASCRIZIONE Capo II: DELLA PUBBLICITA' DEI REGISTRI IMMOBILIARI E DELLA RESPONSABILITA' DEI CONSERVATORI Art.2680. Tenuta del registro generale d'ordine.
Art. 2680. Tenuta del registro generale d'ordine.
1. Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.
2. Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.
3. Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.
4. In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.
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