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2615.3 -ter. Società consortili.

Art.2615-ter. Società consortili.

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Documenti collegati:

Organismo di diritto pubblico - Equiparazione alla P.A. - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16926 del 24/06/2025 (Rv. 675615 - 01)
Limiti - Affidamento dei contratti - Rapporto di lavoro con i dipendenti - T.U. pubblico impiego - Applicabilità - Esclusione - Disciplina privatistica - Fattispecie. L'equiparazione dell'organismo di diritto pubblico alle pubbliche amministrazioni riguarda i segmenti di attività strettamente legati all'affidamento dei contratti, ferma restando la possibilità di ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui l'ente è preposto, di modo che il rapporto di lavoro con il personale dipendente - segnatamente, sotto il profilo della relativa interruzione conseguente allo scioglimento della società - non è soggetto alle norme del T.U. sul pubblico impiego ma alla disciplina privatistica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimamente indirizzata, ai lavoratori alle dipendenze del COTIR - Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue s.c.a.r.l. in liquidazione -. una dichiarazione di esubero ex art. 4, l. n. 223 del 1991, escludendo la natura di ente pubblico del suddetto organismo e, conseguentemente, l'applicabilità ai suoi dipendenti tanto del c.c.n.l. Enti locali, quanto del d.lgs. n. 165 del 2001). Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16926 del 24/06/2025 (Rv. 675615 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2615_3 …...
Società consortile - Erogazioni di denaro da parte del socio – Cass. n. 3628/2021
Consorzi - industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - con attivita' esterna - Società consortile - Erogazioni di denaro da parte del socio - Distinzioni - Interpretazione della volontà delle parti - Necessità - Prescrizione breve ex art. 2949 c.c. - Condizioni - Fattispecie. Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - società' - In genere. In materia di società consortili, il socio può erogare somme di denaro in favore della società a vario titolo (conferimenti, finanziamenti o contributi ex art. 2615 ter, comma 2, c.c.), sicché, per ritenere esistente il diritto alla restituzione e verificare la fondatezza dell'eccepita prescrizione, occorre qualificare giuridicamente i versamenti effettuati, previa interpretazione della volontà delle parti, tenendo conto che la prescrizione breve, prevista dall'art. 2949 c.c., riguarda solo quei diritti derivanti da relazioni fra i soggetti dell'organizzazione sociale che dipendono dal contratto sociale o da deliberazioni societarie, esclusi tutti gli altri diritti fondati su ordinari rapporti giuridici che la società può instaurare al pari di qualsiasi altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, applicando l'art. 2949 c.c., aveva ritenuto prescritto il diritto alla restituzione azionato dal socio, senza prima accertare la causa delle erogazioni effettuate). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3628 del 12/02/2021 (Rv. 660722 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2615_3, Cod_Civ_art_2949 …...
Consorzio - Ripartizione costi e ricavi tra i consorziati - Cass. n. 25518/2020
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di bollo - riscossione coattiva Iva - Consorzio - Ripartizione costi e ricavi tra i consorziati. In materia di Iva, se il consorzio acquisisce ed esegue una commessa autonomamente, nell'ambito di una propria attività commerciale e a scopo di lucro, non dovrà procedersi ad alcun ribaltamento dei costi e ricavi tra i consorziati, che, per converso, dovrà operarsi se il consorzio, pur avvalendosi di strutture proprie, abbia svolto servizi complementari, correlati alla finalità mutualistica e dunque nel caso di spese di gestione generale - da ripartirsi tra i singoli consorziati "pro quota" in relazione alla partecipazione di ciascuno al consorzio e alle commesse eseguite dallo stesso consorziato o miste -; di costi di specifici servizi forniti dal consorzio al consorziato in relazione a commesse assunte da quest'ultimo o miste; di costi e ricavi inerenti commesse svolte dal singolo consorziato, quale mandante, ed assunte tramite il consorzio, quale mandatario senza rappresentanza. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25518 del 12/11/2020 (Rv. 659558 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2602, Cod_Civ_art_2615_3 corte cassazione 25518 2020 …...
Rapporti tra società consortile ed imprese consorziate - Cass. n. 24320/2018
Consorzi - industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - con attività esterna - in genere - rapporti tra società consortile ed imprese consorziate - natura - doppia fatturazione - necessità - meccanismo del cd. ribaltamento- tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) – agevolazioni varie - in genere. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 24320 del 04/10/2018 >>> In tema d'IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l'ente appaltante, riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, impone che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia unitario, con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate dell'agevolazione tributaria propria della fattura originaria (tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del cd. ribaltamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 24320 del 04/10/2018 corte cassazione 24320 2018 …...
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21764 del 20/09/2017
Società consorziata - Mancata partecipazione all’esecuzione di lavori - Ribaltamento di costi - Sussistenza - Fondamento. In materia di IVA, la mancata diretta partecipazione della consorziata ad un appalto nell'anno oggetto di contestazione non esclude l'operatività nei suoi confronti del meccanismo del ribaltamento dei costi generali sostenuti e dei ricavi conseguiti dal consorzio con riferimento alla singola commessa, atteso che tutte le operazioni economiche poste in essere dal consorzio o da altre consorziate vanno attribuite "pro quota" alle singole consorziate, stante la natura neutra del consorzio stesso che non può conseguire alcun vantaggio. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21764 del 20/09/2017   …...
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21860 del 28/10/2016
Società consortile - Rapporti con i consorziati - Ribaltamento di costi e ricavi - Mandato senza rappresentanza - Compensazione tra ricavi e contributi - Esclusione - Fondamento. In tema d'IVA, in caso di mandato senza rappresentanza tra consorzio e società consorziata, i rapporti tra mandatario e mandante perdono la loro neutralità assurgendo a presupposti per l'applicazione del tributo, la cui base imponibile corrisponde al corrispettivo per il servizio reso o ricevuto dal mandatario senza rappresentanza, in un caso diminuito e nell'altro aumentato della provvigione, sicché dal punto di vista fiscale, non è legittima alcuna differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, salvo quella corrispondente all'entità delle provvigioni o al costo di specifici servizi resi dal consorzio al terzo committente. Ne consegue che risulta indebita la compensazione tra i ricavi che il consorzio avrebbe dovuto trasferire alla consorziata ed il contributo da quest'ultima dovuto al consorzio per il suo funzionamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21860 del 28/10/2016   …...
Consorzi - industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - con attività esterna - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7734 del 19/04/2016
Società consortile a responsabilità limitata - Consorzio costituito per l'esecuzione di lavori pubblici affidati alle consorziate - Art. 2472, comma 1, c.c. - Applicabilità - Fondamento. Alla società consortile a responsabilità limitata costituita per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la regola dettata dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Invero, in caso di consorzio costituito in forma di società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società scelto, ma non anche a quelle che fissano le regole fondamentali del tipo; e la personalità giuridica propria delle società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società, che è il tratto essenziale della disciplina "in subiecta materia". Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7734 del 19/04/2016   …...
Consorzi - industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - con attività esterna - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7734 del 19/04/2016
Società consortile a responsabilità limitata - Consorzio costituito per l'esecuzione di lavori pubblici affidati alle consorziate - Art. 2472, comma 1, c.c. - Applicabilità - Fondamento. Alla società consortile a responsabilità limitata costituita per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la regola dettata dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Invero, in caso di consorzio costituito in forma di società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società scelto, ma non anche a quelle che fissano le regole fondamentali del tipo; e la personalità giuridica propria delle società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società, che è il tratto essenziale della disciplina "in subiecta materia". Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7734 del 19/04/2016   …...
Consorzi - industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - con attività esterna - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7734 del 19/04/2016
Società consortile a responsabilità limitata - Consorzio costituito per l'esecuzione di lavori pubblici affidati alle consorziate - Art. 2472, comma 1, c.c. - Applicabilità - Fondamento. Alla società consortile a responsabilità limitata costituita per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la regola dettata dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Invero, in caso di consorzio costituito in forma di società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società scelto, ma non anche a quelle che fissano le regole fondamentali del tipo; e la personalità giuridica propria delle società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società, che è il tratto essenziale della disciplina "in subiecta materia". Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7734 del 19/04/2016   …...
Consorzi - agricoltura - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8963 del 11/09/1997
Produttori agricoli - legge n. 674 del 1978 sull'associazionismo agricolo - Scopo commerciale delle conseguenti associazioni dei produttori ortofrutticoli - Sussistenza - Natura di associazione di tali organizzazioni - Esclusione - Natura consortile - Configurabilità - Conseguenze in tema di convocazione assembleare - Normativa ex. art. 20 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione. Le associazioni dei produttori ortofrutticoli (a.z.p.a.o.), costituite per migliorare le condizioni di esercizio dell'attività di vendita sul mercato dei prodotti degli associati (legge n. 674 del 1978, applicativa del regolamento C.E.E. n. 1360 del 1978), sono caratterizzate da evidenti scopi commerciali, del tutto eterogenei, in quanto tali, a quelli tipici dell'associazione (che possono di volta in volta assumere connotazioni culturali, sociali, ricreative, sportive), struttura collettiva istituzionalmente incompatibile con l'esercizio dell'attività commerciale, senza che l'assenza di fini lucrativi possa validamente inficiare tale affermazione, ben potendo l'organizzazione "de qua" svolgere un'attività di carattere intrinsecamente commerciale, pur senza perseguire la realizzazione di profitti in proprio, ma limitandosi a garantire migliori condizioni di mercato per l'espletamento dell'attività dei suoi membri. Ne consegue che le norme dettate in tema di associazioni devono ritenersi inapplicabili alle predette organizzazioni di produttori, ivi compresa quella, di cui all'art. 20 cod. civ., in tema di modalità di convocazione dell'organo assembleare dell'ente. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8963 del 11/09/1997   …...

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