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2608. Organi preposti al consorzio.

Art.2608. Organi preposti al consorzio.

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Documenti collegati:

Industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12949 del 14/05/2025 (Rv. 674534 - 01)
Con attività esterna - Responsabilità verso i consorziati ex art. 2608 c.c. - Natura - Equiparabilità all'azione di cui all'art. 2393-bis c.c. - Esclusione - Ragioni - Conseguenze. La responsabilità verso i consorziati dei preposti al consorzio ex art. 2608 c.c., essendo regolata dalle norme sul mandato, tutela l'interesse diretto di ciascun consorziato alla preservazione del patrimonio consortile comune, attuato mediante la costituzione del fondo consortile ex art. 2614 c.c. composto dai conferimenti operati, per cui non è equiparabile a quella di cui all'art. 2393-bis c.c., che è finalizzata, invece, alla tutela del patrimonio sociale, sotto il profilo della conservazione dell'integrità del capitale sociale, con la quale i soci mirano a prevenire un eventuale depauperamento del patrimonio dell'ente o a ripristinare l'integrità patrimoniale della società; ne consegue, pertanto, la non sovrapponibilità tra l'azione ex art. 2393-bis c.c. con quella ex art. 2608 c.c., che affida esclusivamente ai consorziati il potere di agire nei confronti di detti preposti, e l'inconfigurabilità di un litisconsorzio necessario dal lato attivo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12949 del 14/05/2025 (Rv. 674534 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2608, Cod_Civ_art_2614, Cod_Civ_art_2393_2 …...
Atto di compravendita di un’area lottizzata – Cass. n. 20230/2021
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - obblighi dei comunisti - contribuzione alle spese - Contribuzione alle spese - Strade - Manutenzione - Obblighi dei comproprietari.   Qualora ciascun acquirente di singole porzioni di un'area lottizzata si sia impegnato, con l'atto di compravendita, ad adibire una striscia del proprio terreno a passaggio in favore degli altri lotti, nonché a partecipare ad un consorzio per la costruzione e manutenzione della strada destinata ad assicurare detto passaggio, la mancata partecipazione a tale consorzio non vale ad esentare l'acquirente medesimo dall'obbligo di contribuire "pro quota" alle spese affrontate per la realizzazione e gestione dell'opera, stante la configurabilità della costituzione di una "communio incidens" sulla strada per effetto dell'indicato impegno (e la conseguente insorgenza dei doveri contemplati dall'art. 1104 c.c.), e, pertanto, non lo sottrae all'azione di recupero di dette spese, che venga proposta, nel termine prescrizionale decorrente dalla rispettiva erogazione, dagli organi del consorzio stesso in qualità di rappresentanti degli altri comunisti. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20230 del 15/07/2021 (Rv. 662016 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1106, Cod_Civ_art_2608   Corte Cassazione 20230 2021 …...
Inadempimento agli obblighi contabili e gestionali – Cass. n. 15570/2021
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Amministratori e revisori di un consorzio di sviluppo industriale - Inadempimento agli obblighi contabili e gestionali - Azione risarcitoria - Giurisdizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.   Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia volta a far valere la responsabilità contrattuale degli amministratori e dei revisori di un consorzio di sviluppo industriale, avente natura di ente pubblico economico, per inadempimento agli obblighi di natura contabile e gestionale derivanti dagli artt. 2608, 1710 e 1176 c.c., atteso che, nel caso in cui oltre al danno civilistico sia prospettabile anche un danno erariale, deve comunque ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio e l’eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito. Corte Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15570 del 04/06/2021 (Rv. 661706 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_2608   corte cassazione 15570 2021 …...
Consorzio sviluppo aree ed iniziative industriali – Cass. n. 781/2021
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Consorzio sviluppo aree ed iniziative industriali - Mala gestio degli amministratori e degli organi di controllo - Azione per il ristoro del danno patrimoniale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. L'azione promossa dal Consorzio sviluppo aree e iniziative industriali, volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità degli organi di amministrazione e controllo per il dissesto economico dell'ente e il risarcimento del conseguente danno patrimoniale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo finalizzata alla tutela del capitale sociale e del patrimonio consortile (inteso quale entità autonoma e separata dalle singole quote conferite dalle amministrazioni consorziate), a fronte della violazione di obblighi di natura contrattuale, gravanti sui soggetti sopra indicati in vista di una corretta gestione delle risorse e della realizzazione dello scopo sociale dell'ente. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 781 del 19/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2608 corte cassazione 781 2021 …...
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6569 del 09/03/2020 (Rv. 657393 - 01)
Contratto di consorzio - Rilevanza esterna - Rapporto di mandato tra consorzio e consorziati - Sussistenza - Conseguenze - Soggetto passivo dell'obbligazione tributaria - Fattispecie in tema di Tarsu. Il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all'ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell'art. 2606 c.c., introdotta dalla l. n. 377 del 1976, e l'entrata in vigore della l. n. 240 del 1981, è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicché il consorzio, coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse. (Nella specie, la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza del giudice di merito, ha ritenuto che soggetto passivo della Tarsu fosse la società consorziata che aveva assunto la gestione delle aree di sosta a pagamento, benché gli obblighi contrattuali nei confronti del Comune fossero stati assunti dall'associazione temporanea di imprese di cui la stessa era consorziata). Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6569 del 09/03/2020 (Rv. 657393 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2602, Cod_Civ_art_2608, Cod_Civ_art_2609, Cod_Civ_art_2615_1 …...

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