Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo V: DELLE SOCIETA' Capo V (1) SOCIETA' PER AZIONI (1) Il previgente Capo V: "DELLA SOCIETA' PER AZIONI" è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6. Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DELLA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE Sezione III: DEI PROMOTORI E DEI SOCI FONDATORI Sezione III-bis: DEI PATTI PARASOCIALI Art.2341-ter. Pubblicità dei patti parasociali.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2341-ter. Pubblicità dei patti parasociali.
1. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
2. In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.
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