Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo V: DELLE SOCIETA' Capo V (1) SOCIETA' PER AZIONI (1) Il previgente Capo V: "DELLA SOCIETA' PER AZIONI" è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6. Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DELLA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE Art.2334. Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2334. Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori.
1. Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342.
2. Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.
3. Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.
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