Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo V: DELLE SOCIETA' Capo III: DELLA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Art.2309. Pubblicazione della nomina dei liquidatori.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2309. Pubblicazione della nomina dei liquidatori.
1. La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
2. [I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe](1).
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