Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo V: DELLE SOCIETA' Capo III: DELLA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Art.2295. Atto costitutivo.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2295. Atto costitutivo.
L'atto costitutivo della società deve indicare:
1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale;
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5) l'oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della società.
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