Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo V: DELLE SOCIETA' Capo II: DELLA SOCIETA' SEMPLICE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DEI RAPPORTI TRA I SOCI Sezione III: DEI RAPPORTI CON I TERZI Sezione IV: DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' Sezione V: DELLO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO Art.2286. Esclusione
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2286. Esclusione.
1. L'esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici.
2. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.
3. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.
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