Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo V: DELLE SOCIETA' Capo II: DELLA SOCIETA' SEMPLICE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DEI RAPPORTI TRA I SOCI Sezione III: DEI RAPPORTI CON I TERZI Sezione IV: DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' Art.2278. Poteri dei liquidatori.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2278. Poteri dei liquidatori.
1. I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.
2. Essi rappresentano la società anche in giudizio.
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