Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo V: DELLE SOCIETA' Capo II: DELLA SOCIETA' SEMPLICE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DEI RAPPORTI TRA I SOCI Sezione III: DEI RAPPORTI CON I TERZI Art.2270. Creditore particolare del socio.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2270. Creditore particolare del socio.
1. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.
2. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.
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