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2230. Prestazione d'opera intellettuale.

Art.2230. Prestazione d'opera intellettuale.

0 Codice civile

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Appalto direttore e direzione dei lavori - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16987 del 24/06/2025 (Rv. 675114 - 01)
Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Contenuto - Violazione - Conseguente responsabilità - Sussistenza. In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16987 del 24/06/2025 (Rv. 675114 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_2230 …...
Direttore e direzione dei lavori - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16987 del 24/06/2025 (Rv. 675114 - 01)
Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Contenuto - Violazione - Conseguente responsabilità - Sussistenza. In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16987 del 24/06/2025 (Rv. 675114 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_2230 …...
Adempimento - diligenza - igiene e sanita' pubblica - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 127 del 05/01/2025 (Rv. 673438-01)
Servizio sanitario nazionale organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - organi - Direttore generale di un'azienda sanitaria - Decadenza dall'incarico ex art. 3-bis, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 e succ. modif., applicabile ratione temporis - Inadempimento - Criterio di apprezzamento - Mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali - Automatismo - Esclusione - Diligenza professionale - Valutazione - Necessità. Ai fini della decadenza di cui all'art. 3-bis, comma 7-bis, d.lgs. n. 502 del 1992, l'inadempimento del direttore generale di una azienda sanitaria non può essere desunto ipso facto dal mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 127 del 05/01/2025 (Rv. 673438-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1453 …...
Direttore e direzione dei lavori - responsabilità - Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024 (Rv. 670708-01)
Contenuto - Responsabilità per vizi o difformità dell’opera appaltata - Omessa emanazione di direttive tecniche relative alla modalità di realizzazione delle opere - Sussistenza - Aspetti materiali marginali e meramente operativi dell’esecuzione delle stesse - Esclusione - Fattispecie. Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse. (Nella fattispecie, relativa a vizi da risalita di umidità, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori, perché tra i suoi compiti rientra anche impartire espresse direttive tecniche sulla necessità di applicare una guaina protettiva sul solaio di fondazione e sui tramezzi interni dei fabbricati in costruzione, implicando una scelta di carattere tecnico-professionale, da operarsi in base alle caratteristiche degli edifici da realizzare ed alle caratteristiche, anche geologiche, del sottostante terreno).  Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024 (Rv. 670708-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_2230 …...
Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31026 del 07/11/2023 (Rv. 669458 - 01)
Obbligo del medico di informare il paziente - Contenuto - Modalità di adempimento - Sottoscrizione di un modulo prestampato - Ammissibilità - Condizioni. In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31026 del 07/11/2023 (Rv. 669458 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_2230 …...
Responsabilità civile - professionisti - lavoro Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023 (Rv. 668357 - 01)
Lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - Responsabilità contrattuale del professionista - Nesso causale tra inadempimento e danno - Onere della prova a carico dell'attore – Fondamento - Fattispecie. In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'esistenza di errori nella progettazione delle opere di difesa dalle esondazioni del lago di Como, aveva escluso la responsabilità dei professionisti, per non avere il Comune fornito la prova del nesso causale tra l'inadempimento e i danni patrimoniali lamentati). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023 (Rv. 668357 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2697 …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16316 del 08/06/2023 (Rv. 667844 - 01)
Forma - scritta - Conferimento di incarico ad istituto di patronato - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Libertà delle forme - Sussistenza - Fondamento. Il conferimento di un incarico ad un istituto di patronato non richiede, ai fini della validità, la forma scritta, atteso che, in mancanza di espressa indicazione di legge in riferimento al rispetto di specifici obblighi formali, trova applicazione il generale principio di libertà delle forme, sicché è sufficiente che tra l'istituto e l'assistito si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il patronato sia stato incaricato del compito di svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza in favore dell'interessato. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16316 del 08/06/2023 (Rv. 667844 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2697 …...
Contratto d'opera professionale – Cass. n. 13849/2023
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - acque pubbliche -pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma - Contratto d'opera professionale - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Rilevanza sulla responsabilità del professionista nei confronti di terzi - Esclusione.  Se privo della forma scritta prevista "ad substantiam", il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A. (ancorché rientrante in attività svolta "iure privatorum") è affetto da nullità, la quale rileva nel rapporto tra l'amministrazione e il professionista, ma giammai può costituire causa di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nei confronti dei terzi. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 13849 del 19/05/2023 (Rv. 667736 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230   Corte Cassazione 13849 2023 …...
Delibera dell'organo collegiale dell'ente – Cass. n. 8574/2023
Pubblica amministrazione - contratti - in genere - Contratto d'opera professionale - Forma scritta - Requisiti - Delibera dell'organo collegiale dell'ente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.   Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso; ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, trattandosi di mero atto interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la proroga dell'incarico di un contratto di consulenza esterna non può essere disposta con delibera dell'ente pubblico). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8574 del 27/03/2023 (Rv. 667316 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230   Corte Cassazione 8574 2023 …...
Contratto di progettazione di un'opera avente ad oggetto un abuso edilizio - Cass. n. 8058/2023
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - oggetto (nozione, caratteri, distinzioni) - liceità' - Contratto di progettazione di un'opera avente ad oggetto un abuso edilizio - Accordo tra committente e professionista - Responsabilità del professionista e suo inadempimento contrattuale - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento.   Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8058 del 21/03/2023 (Rv. 667306 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2226, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236   Corte Cassazione 8058 2023 …...
Attività di ricerca su brevetti anteriori incompatibili con la novità del trovato – Cass. n. 6075/2023
Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - novità - Modelli di utilità - Conferimento di incarico professionale per la preparazione della documentazione necessaria al deposito - Oggetto - Attività di ricerca su brevetti anteriori incompatibili con la novità del trovato - Implicita inclusione nell'oggetto dell'incarico - Esclusione - Fondamento.   In tema di modelli di utilità, nell'oggetto di un incarico professionale orientato al deposito della documentazione da allegare ad una domanda di brevetto non può ritenersi compresa, salva apposita pattuizione, un'attività di ricerca di eventuali anteriorità brevettuali, essendo quest'ultima un'attività che, nella prassi commerciale, risulta oggetto di specifica richiesta. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6075 del 28/02/2023 (Rv. 667129 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_1325   Corte Cassazione 6075 2023 …...
Responsabilità per attività medico chirurgica – Cass. n. 35024/2022
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Responsabilità per attività medico chirurgica - Onere probatorio del sanitario - Complicanze rilevate dalla statistica sanitaria - Idoneità ai fini dell'esonero da responsabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del medico per la paresi dei nervi laringei e per una transitoria ipocalcemia sofferte dal paziente in esito ad un intervento di tiroidectomia, perché dall'accertamento compiuto era emerso che i menzionati esiti peggiorativi, seppur prevedibili, non erano evitabili, a nulla rilevando la loro teorica classificazione clinica - irrilevante sotto il profilo giuridico - come "complicanze"). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35024 del 29/11/2022 (Rv. 666349 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236   Corte Cassazione 35024 2022 …...
Svolgimento di attività giudiziale – Cass. n. 5440/2022
Avvocato e procuratore - responsabilità civile - errori ed omissioni - Avvocato - Svolgimento di attività giudiziale - Inutilità già valutabile ex ante in base alla giurisprudenza consolidata - Diritto al compenso - Esclusione - Fattispecie.   Lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'Avvocato, totalmente inutile, già "ex ante" pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso. (Nella specie, il difensore aveva spiegato un intervento autonomo in un giudizio pendente tra diverse parti dopo la scadenza dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e come tale senza possibilità di accoglimento, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5440 del 18/02/2022 (Rv. 664064 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_183   Corte Cassazione 5440 2022 …...
Trattamento medico – Cass. n. 39084/2021
Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica - Differimento di intervento - Consenso informato - Necessità - Esclusione.   In tema di trattamento medico non sorge per il sanitario l'obbligo di acquisire il consenso informato laddove si tratti di un semplice differimento dell'intervento già programmato rispetto al quale il paziente abbia già prestato il proprio consenso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39084 del 09/12/2021 (Rv. 663348 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1337   Corte Cassazione 39084 2021 …...
Prestazione opera professionale, intellettuale – Cass. n. 37592/2021
Impiego pubblico - impiegati dello stato - in genere - Impiego pubblico privatizzato - Direttore amministrativo esterno ex art. 27 l. r. Campania n. 21 del 2002 - Incarico di diritto privato - Prestazione opera professionale-intellettuale - Deviazione dallo schema contrattuale - Subordinazione - Onere della prova.   L'incarico di direttore amministrativo esterno di un ente regionale, conferito ai sensi dell'art. 27 della l. r. Campania n. 21 del 2002 e qualificato dalle parti come incarico di diritto privato di prestazione d'opera, costituisce un rapporto di lavoro autonomo, con i tratti propri della collaborazione coordinata e continuativa, spettando dunque al lavoratore ricorrente fornire la prova di una deviazione da detto schema contrattuale e dunque della ricorrenza di una ipotesi di subordinazione. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 37592 del 30/11/2021 (Rv. 663008 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2094   Corte Cassazione 37592 2021 …...
Credito per prestazioni professionali – Cass. n. 37028/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Fallimento - Ammissione al passivo - Credito per prestazioni professionali - Inopponibilità della scrittura privata per difetto di data certa ex art. 2704 c.c. - Riferibilità alla scrittura e non al negozio - Conseguenze - Assenza di pattuizioni sul corrispettivo - Applicabilità della tariffa professionale ex art. 2233, comma 1 c.c.   In tema di ammissione al passivo di un credito nato da un rapporto di prestazione d'opera professionale, l'inopponibilità al fallimento della data di una scrittura privata, in quanto carente del requisito della certezza, di cui all'art. 2704 c.c., non riguarda il contenuto del negozio, sicché quest'ultimo e la sua conclusione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento possono comunque formare oggetto di prova, potendosi determinare la misura del corrispettivo, in assenza di specifica pattuizione, anche in base alla tariffa professionale, ai sensi dell'art. 2233, comma 1 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 37028 del 26/11/2021 (Rv. 663289 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2233, Cod_Civ_art_2721   Corte Cassazione 37028 2021 …...
Disciplina prevista dall'art. 93 c.p.c. – Cass. n. 14082/2021
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Disciplina prevista dall'art. 93 c.p.c. - Distrazione di spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa - Autonomia del rapporto con il soccombente rispetto a quello tra cliente vittorioso e suo procuratore - Conseguenze - Legittimazione del procuratore al recupero di somme ulteriori rispetto a quelle liquidate o di pagamento integrale dei compensi dal cliente. In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicchè rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14082 del 21/05/2021 (Rv. 661314 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Civ_art_2230 …...
Compenso spettante al collaudatore - Disciplina applicabile – Cass. n. 13456/2021
Opere pubbliche (appalto di) - collaudo - Appalto pubblico – Collaudo - Compenso spettante al collaudatore - Disciplina applicabile - Data di conferimento dell'incarico - Rilevanza. In tema di appalti pubblici, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile in tema di diritto al compenso del collaudatore è quello del conferimento dell'incarico, secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 c.c,, come integrata da eventuali normative speciali in vigore, senza che possa rilevare il momento in cui il collaudo sia stato portato a compimento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13456 del 18/05/2021 (Rv. 661436 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2233 …...
Assistenza prestata dal professionista in favore del danneggiato nei confronti dell'assicuratore – Cass. n. 11859/2021
Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - stragiudiziali - Assistenza prestata dal professionista in favore del danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Determinazione del compenso professionale compiuta dall'assicuratore - Vincolatività nell'ambito del rapporto d'opera professionale derivante dall'art. 3 del d.l. n. 857 del 1976, conv. con mod. dalla l. n. 39 del 1977 - Esclusione - Fondamento. Il compenso spettante al professionista per l'attività prestata ai fini della liquidazione di un indennizzo assicurativo conseguente a sinistro stradale non è vincolato alla quantificazione che di tale voce sia effettuata dall'assicurazione in sede di liquidazione al danneggiato, atteso che la norma di cui all'art. 3 del d.l. n. 857 del 1976, conv. con mod. dalla l. n.39 del 1977, successivamente modificato dall'art. 5 della l. n. 57 del 2001, non prevede che tale determinazione abbia efficacia nel rapporto tra danneggiato e professionista, anche in ipotesi di difformità o mancato accordo tra di essi, avendo soltanto la funzione di norma di emersione del reddito professionale con finalità eminentemente fiscali. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11859 del 06/05/2021 (Rv. 661175 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2233 …...
Verifica della permanenza della concessione – Cass. n. 2493/2021
Notariato - responsabilità' professionale - Stipula di mutuo garantito da ipoteca sulla proprietà superficiaria di un bene insistente su suolo demaniale in forza di concessione - Obblighi del notaio - Verifica della permanenza della concessione - Inclusione - Ragioni. Il notaio - prima di stipulare un mutuo garantito da ipoteca sulla proprietà superficiaria di un immobile insistente, in forza di concessione, su suolo demaniale - deve verificare l'esistenza della concessione e, dunque, la stessa permanenza del diritto superficiario sul bene, in quanto rientra nei suoi doveri professionali la conoscenza del regime generale dei beni demaniali e delle sue implicazioni sui diritti derivati, nonché dei termini e delle condizioni che regolano la dipendenza del diritto da alienare da un altro, al fine di evitare che la fruttuosità dell'alienazione possa essere incisa dalla sorte del diritto pregiudicante. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2493 del 03/02/2021 (Rv. 660395 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236 …...
Progettazione e direzione dei lavori – Cass. n. 100/2021
Professionisti – geometri - Costruzioni civili in cemento armato - Progettazione e direzione dei lavori - Competenza del geometra - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 100 del 08/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2233 …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 12984/2020
Cause aventi ad oggetto le prestazioni professionali svolte per la conclusione di un preliminare e la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo definitivo - Connessione - Esclusione - Fondamento. Tra la causa avente ad oggetto un credito per prestazioni professionali svolte per la conclusione di un contratto preliminare e quella concernente la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo contratto definitivo non sussiste alcuna delle ipotesi di connessione disciplinate dagli artt. 31 ss. c.p.c. che, sole, possono giustificare la rimessione della controversia a un diverso giudice ex art. 40 c.p.c. Non ricorrono, difatti, le fattispecie degli artt. 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezione di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali) c.p.c. e non è riscontrabile un rapporto di accessorietà ai sensi dell'art. 31 c.p.c., per l’assenza di una consequenzialità storico-genetica o logico-giuridica tale per cui possa dirsi che la pretesa oggetto della causa accessoria (il credito per prestazioni professionali), pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice in quella azionata nell'altro giudizio; inoltre, non opera connessione in base all'art. 33 c.p.c. per l'oggetto (non avendo i due diritti ad oggetto lo stesso bene o la medesima prestazione) o per il titolo (poggiando le due pretese su fatti costitutivi distinti). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12984 del 30/06/2020 (Rv. 658230 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_031, Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_2230 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale corte cassazione 12984 2020 …...
Pubblica amministrazione - contratti – Cass. n. 11465/2020
Contratto d'opera professionale - Forma scritta - Requisiti - Delibera dell'organo collegiale dell'ente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni. Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11465 del 15/06/2020 (Rv. 658120 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112 CORTE CASSAZIONE 11465 2020 …...
Notariato - responsabilita' professionale - Cass. n. 11296/2020
Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Oggetto della prestazione del notaio - Estensione alle attività accessorie funzionali ad assicurare lo scopo dell'atto - Obbligo di procedere alle visure catastali - Inclusione - Condizioni - Fondamento - Inosservanza di tali obblighi accessori - Responsabilità contrattuale del notaio - Sussistenza - Possibilità di concorso colposo del danneggiato - Esclusione. Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia garantita la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai partecipanti alla stipula dell'atto medesimo. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, dovendosi escludere alla luce di tale obbligo la configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11296 del 12/06/2020 (Rv. 658158 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236 CORTE CASSAZIONE 11296 2020 …...
Appalto (contratto di) - direttore e direzione dei lavori - Cass. n. 2913/2020
Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Contenuto - Violazione - Conseguente responsabilità - Sussistenza. CONTRATTO DI APPALTO DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020 (Rv. 657092 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_2230  corte cassazione 2913 2020 …...
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - recesso - del cliente - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 185 del 09/01/2020
Disciplina ex art. 2237 c.c. - Differenze rispetto alla disciplina del recesso ex art. 2227 c.c. - Indennità per mancato guadagno - Insussistenza in caso di contratto d'opera intellettuale - Fondamento. Il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale. Posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 185 del 09/01/2020 (Rv. 656825 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2227, Cod_Civ_art_2237 LAVORO LAVORO AUTONOMO CONTRATTO D'OPERA   …...
Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28151 del 31/10/2019 (Rv. 655754 - 01)
Contratto d'opera professionale concluso con un ente territoriale - Ritardo nel pagamento - Interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Sussistenza - Automaticità - Esclusione - Fondamento. In base alla formulazione letterale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d'opera professionale tra il professionista e l'ente pubblico territoriale. La spettanza degli interessi moratori, tuttavia, non è automatica, poiché ai fini del relativo riconoscimento il giudice deve verificare, come prescritto dall'art. 3 del menzionato d.lgs., che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28151 del 31/10/2019 (Rv. 655754 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2230 …...
Avvocato e procuratore - onorari – Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019 (Rv. 654981 - 01)
Natura del compenso - Debito di valuta - Conseguenze - Automaticità della rivalutazione monetaria - Esclusione - Conseguenze - Maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. - Onere della prova. obbligazioni in genere - debito di valore o di valuta In genere. Il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019 (Rv. 654981 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1277, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2233, Cod_Proc_Civ_art_429 …...
Contratti in genere - contratto a favore di terzi – Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20157 del 25/07/2019 (Rv. 654989 - 01)
Assunzione in proprio da parte di un socio di una società di capitali, di obbligazioni pecuniarie verso un prestatore d'opera della società-Contratto a favore di terzi(società) - Configurabilità- Fattispecie. Nel negozio con il quale il socio di una società di capitali assume, spontaneamente ed in proprio, determinate obbligazioni pecuniarie verso un soggetto che già presti la sua opera in favore della società, al dichiarato fine di ottenere una più completa ed efficace esplicazione di tale attività a vantaggio della società, é ravvisabile un interesse economico del socio medesimo idoneo a configurare un valido e lecito contratto a titolo oneroso a favore di terzo e cioè della società, avente la stessa causa del contratto preesistente tra il prestatore d'opera e la società. (Nella specie la S.C., sul presupposto dell'esistenza di un'obbligazione solidale, ha ritenuto sussistere la legittimazione processuale passiva del socio di una s.r.l. che si era personalmente obbligato, unitamente ad altro socio avente altresì la carica di amministratore, a remunerare unprofessionista per la sua attività di rappresentanza in favore e nell'interesse della società). Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20157 del 25/07/2019 (Rv. 654989 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1411, Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230 …...
Contratto d'opera - professioni intellettuali - responsabilità – Cass. 14387/2019
Incarico di consulenza affidato a commercialista - Obbligo di diligenza del professionista - Contenuto - Obbligo di completa informazione del cliente - Contenuto - Responsabilità civile professionisti. Il commercialista al quale sia affidato un incarico di consulenza ha l'obbligo, quale che sia l'oggetto specifico della prestazione, di prospettare al cliente sia le soluzioni praticabili, che quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto configurabile la responsabilità di un commercialista che, nel rendere un parere sulla modalità fiscalmente più conveniente, per un socio lavoratore, di uscire dalla società, aveva prospettato al cliente la sola ipotesi del recesso, senza informarlo delle eventuali difficoltà legate alla possibilità di cedere le proprie quote). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14387 del 27/05/2019 (Rv. 654093 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 1176 – Diligenza nell’adempimento Cod. Civ. art. 1175 – Comportamento secondo correttezza Cod. Civ. art. 2230 – Prestazione d’opera intellettuale Cod. Civ. art. 1218 – Responsabilità del debitore …...
Responsabilità professionale - Prestazione d'opera professionale – Cass. 13592/2019
Inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali - Concorso colposo del cliente danneggiato - Esclusione - Fondamento. In caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il notaio non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo non abbia controllato se la stesura dell'atto (nella specie, una dichiarazione di successione a fini fiscali) sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto, stante che nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte ex art. 1176, comma 2, c.c. non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13592 del 21/05/2019 (Rv. 654196 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 1176_2 – Diligenza nell’adempimento Cod. Civ. art. 1218 – Responsabilità del debitore Cod. Civ. art. 1227 – Concorso del fatto colposo del creditore Cod. Civ. art. 2230 – Prestazione d’opera intellettuale Cod. Civ. art. 2236 – Responsabilità del prestatore d’opera …...
Competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo in cui l'obbligazione e' sorta - Compenso dovuto al professionista - Cass. n. 7674/2019
Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo in cui l'obbligazione e' sorta - Compenso dovuto al professionista - Obbligazione dedotta in giudizio - "Forum contractus" facoltativo - Determinazione - Criteri. Quando l'obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista (nella specie, avvocato), per la determinazione del "forum contractus" facoltativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell'art. 1326 c.c., a quello ove il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7674 del 19/03/2019 Cod_Civ_art_2230, Cod_Proc_Civ_art_233, Cod_Civ_art_1326, Cod_Proc_Civ_art_020 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 7674 2019 …...
Professioni intellettuali - iscrizione in albi o elenchi
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - in genere - prestazione che non richiede iscrizione in appositi albi o elenchi - soggetto tenuto al compimento dell'attività professionale - società di capitali - qualificazione del contratto come appalto di servizi o lavoro autonomo - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26264 del 18/10/2018 >>> Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, comma 1, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. Ne consegue che prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali, sicché il relativo rapporto va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, anziché di appalto di servizi. (La S.C. ha enunciato il principio con riferimento ad una fattispecie in cui l'attività di tenuta della contabilità e di redazione delle dichiarazioni fiscali era stata affidata ad una s.r.l.). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26264 del 18/10/2018 …...
Delibera di conferimento di incarico - Cass. n. 22481/2018
Comune - funzioni del comune - contabilità - spese - in genere - delibera di conferimento di incarico a professionista - indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte - modalità -prestazioni ulteriori non previste in contratto - copertura - mutamento dell'imputazione mediante ricorso a risparmi di spesa- illegittimità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22481 del 24/09/2018 >>> La delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve indicare l'ammontare della spesa, mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali, ecc.), ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente, cosi da creare un doppio e congiunto (non alternativo)indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente, in ragione dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario, e quindi al buon andamento della P.A.; ne consegue che, in mancanza di nuova e specifica delibera, non è consentito aggirare la previsione normativa mutando l'imputazione delle spese mediante la riduzione di alcune voci e l'innalzamento di altre, in modo da convogliare i mezzi economici così reperiti al soddisfacimento di spese diverse da quelle originariamente previste. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22481 del 24/09/2018 corte cassazione 22481 2018 …...
Notariato - responsabilita' professionale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12482 del 18/05/2017
Stipulazione di preliminare di compravendita immobiliare - Obblighi del notaio – Contenuto – Fattispecie. Il notaio incaricato della redazione ed autenticazione di un contratto preliminare per la compravendita di un immobile, non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti ed a sovraintendere alla compilazione dell’atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse. (Nella specie, in cui le parti avevano pattuito un termine di nove anni per la stipula del definitivo, la S.C. ha ritenuto che rientrava nel cd. “dovere di consiglio”, gravante sul notaio ex art. 42, comma 1, lett. a), del codice di deontologia notarile, avvertire le parti della durata triennale degli effetti della trascrizione del preliminare, ai sensi dell’art. 2645-bis, comma 3, c.c., e, conseguentemente, degli ulteriori adempimenti necessari a garantire la sicurezza dell’operazione). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12482 del 18/05/2017   …...
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - compenso (onorario) - divieto di ritenzione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n.
Conferimento dell'incarico a due professionisti - Compenso per le rispettive prestazioni professionali - Liquidazione in modo unitario – Inammissibilità. Il carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali, e della relativa responsabilità, desumibile dalla disciplina dettata per il lavoro autonomo e dalle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della l. n. 1815 del 1939, non trova deroga nel caso di contestuale conferimento dell’incarico a due professionisti, ove specificamente espresso con riguardo alle rispettive ed autonome prestazioni in ragione delle diverse competenze professionali, con la conseguenza che un siffatto incarico deve ritenersi conferito ai singoli professionisti e per l'effetto il compenso dovuto per le rispettive prestazioni professionali non può essere liquidato in modo unitario, bensì a ciascuno di essi con riferimento all'attività in concreto prestata. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27350 del 29/12/2016   …...
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - compenso (onorario) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016
Contratto di prestazione d'opera intellettuale - Natura - Conseguenze sul riparto degli oneri probatori tra le parti. Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20832 del 14/10/2016
Procura speciale alle liti conferita dopo la notifica del ricorso - Decesso del conferente - Deposito della procura dopo detto evento - Principio di ultrattività del mandato - Conseguenze. In virtù del principio di ultrattività del mandato alle liti, la procura speciale conferita dopo la notifica del ricorso per cassazione e, quindi, in pendenza della relativa fase di giudizio, resta valida ed efficace anche nel caso di decesso del conferente, indipendentemente dalla circostanza che il deposito in giudizio dell'atto sia avvenuto in un momento successivo a tale evento, trattandosi di una attività di mera documentazione dell'avvenuto conferimento del mandato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20832 del 14/10/2016   …...
Appalto (contratto di) - direttore e direzione dei lavori – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016
Direttore dei lavori per conto del committente - Dovere di vigilanza sull'esecuzione dell'opera - Responsabilità per vizi progettuali - Esclusione - Limiti. Il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016   …...
Appalto (contratto di) - responsabilità - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016
Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Contenuto - Violazione - Conseguente responsabilità - Sussistenza. In materia di appalto, il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister") non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016   …...
Appalto (contratto di) - responsabilità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016
Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Contenuto - Violazione - Conseguente responsabilità - Sussistenza. In materia di appalto, il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister") non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2319 del 05/02/2016
Credito professionale - Prova del mandato per lo svolgimento di attività di consulenza o stragiudiziale - Conferimento in forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Prova con testimoni - Ammissibilità - Mancanza di data certa della scrittura prodotta - Effetto - Mera inopponibilità del documento - Ulteriore rilevanza per la prova del negozio - Esclusione - Fattispecie. Il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, "ad substantiam" ovvero "ad probationem", poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice (nella specie, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare), tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto; inoltre, l'inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2319 del 05/02/2016   …...
Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - difformità e vizi dell'opera - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12871 del 22/06/2015
Disciplina in tema di decadenza e prescrizione di cui all'art. 2226 cod. civ. - Prestazioni d'opera intellettuale di natura odontoiatrica - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12871 del 22/06/2015 La disciplina sulla decadenza e prescrizione di cui all'art. 2226 cod. civ., in caso di difformità e vizi dell'opera, non si applica al contratto di prestazione d'opera intellettuale per prestazione odontoiatrica, il quale, anche quando si estrinsechi nell'installazione di una protesi dentaria, ha per oggetto un bene immateriale, assumendo rilievo assorbente l'attività, riservata al medico dentista, di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia e di successiva applicazione della protesi, sicché non sono percepibili, così come per i beni materiali, le difformità o i vizi in essa eventualmente presenti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12871 del 22/06/2015   …...
Assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2015
Assicurazione della responsabilità civile professionale - Oggetto della garanzia - Commercialista con incarico di curatore fallimentare - Attività inclusa nel rischio professionale assicurato - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2015 Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - obblighi - responsabilità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2015 Qualora il commercialista, nell'espletamento della attività di ausiliare di giustizia come curatore fallimentare, sia responsabile di danno ingiusto ai sensi degli artt. 2043 cod. civ. e 38, primo comma, legge fall., l'assicuratore della responsabilità civile per la sua attività professionale deve tenerlo indenne (salva espressa esclusione contrattuale), atteso che le funzioni di curatore fallimentare rientrano tra quelle previste dalla legge per il commercialista, che quale professionista intellettuale non esaurisce la sua attività nell'ambito del contratto di prestazione d'opera intellettuale, ma resta professionista privato anche quando espleta un incarico giudiziario (curatore fallimentare, consulente tecnico d'ufficio), in relazione al quale svolge pubblici poteri. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2015   …...
Interruzione del processo - morte della parte Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 710 del 18/01/2016
Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Ultrattività del mandato - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Modificabilità - Condizioni. In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo comporta, per la regola dell'ultrattività del mandato, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il procuratore, già munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 710 del 18/01/2016   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 17346/2015
Revoca di compensi professionali - Presupposto - Consapevolezza dello stato di insolvenza - Sufficienza - Natura del compenso - Irrilevanza - Conseguenze in tema di assicurazione per responsabilità professionale. Il positivo esito dell'azione revocatoria fallimentare relativa a compensi professionali postula l'accertamento della consapevolezza del professionista dello stato di insolvenza del cliente al momento del loro pagamento, mentre è irrilevante la natura della prestazione remunerata, sicché l'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile stipulata dal professionista non opera per l'obbligazione restitutoria, che non costituisce esercizio dell'attività professionale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17346 del 31/08/2015   Revocatoria ordinaria pauliana azione corte cassazione 17346  2015 …...
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015
Responsabilità per attività medico chirurgica - Onere probatorio del sanitario - Complicanze rilevate dalla statistica sanitaria - Idoneità ai fini dell'esonero da responsabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015 Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015   …...
obbligazioni in genere - adempimento in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18230 del 26/08/2014
Prestazione volontaria e gratuita - Dovere di correttezza e diligenza - Sussistenza - Fattispecie in tema di attività medico-chirurgica. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18230 del 26/08/2014 Colui il quale assume volontariamente un obbligo, ovvero inizia volontariamente l'esecuzione di una prestazione, ha il dovere di adempiere il primo o di eseguire la seconda con la correttezza e la diligenza prescritte dagli artt. 1175 e 1176 cod. civ., a nulla rilevando che la prestazione sia eseguita volontariamente ed a titolo gratuito.(Principio enunciato con riferimento alla responsabilità di un medico anestesista, fattosi carico volontariamente anche della gestione di un paziente nella fase del ricovero e della sua assistenza a domicilio nella fase post-operatoria). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18230 del 26/08/2014   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014
Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Modificabilità - Condizioni. In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014
La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014   …...
Civile - interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.15295 del 04/07/2014
Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Modificabilità - Condizioni. In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.15295 del 04/07/2014   …...
Avvocato e procuratore - onorari - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2863 del 07/02/2014
Prestazioni professionali - Determinazione del compenso - Obbligazioni di mezzi e non di risultato - Limiti - Risultati e vantaggi conseguiti dal cliente - Rilevanza. Nella determinazione degli onorari dell'avvocato deve tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, senza che tale valutazione costituisca violazione del principio per cui l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2863 del 07/02/2014   …...
Fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - attribuzioni - ausiliari – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19399 del 22/09/2011
Consulente di parte - Attività - Natura - Conseguenze - Compenso - Determinazione - Tariffe professionali - Applicabilità - Criterio di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Il consulente di parte svolge, nell'ambito del processo, attività di natura squisitamente difensiva, ancorchè di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita; pertanto, il suo espletamento è riconducibile al contratto d'opera professionale; ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali, mentre non è possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d'ufficio, la cui attività non si ricollega ad un rapporto contrattuale. (Applicando detto principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che aveva confermato quello del giudice delegato al fallimento, con il quale, al consulente di parte nominato dalla procedura nell'ambito di un giudizio di revocatoria da essa promosso, era stato liquidato il compenso in base alla tariffa di cui al D.M. 30 maggio 2002, applicabile agli ausiliari del curatore). Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19399 del 22/09/2011   …...
Associazione in partecipazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13179 del 28/05/2010
Diritti ed obblighi dell'associato - Conferimento di apporto lavorativo - Partecipazione agli utili ed alle perdite d'impresa - Necessità - Fondamento. L'associazione in partecipazione ha, quale elemento causale indefettibile di distinzione dal rapporto di collaborazione libero-professionale, il sinallagma tra partecipazione al rischio d'impresa gestita dall'associante e conferimento dell'apporto lavorativo dell'associato. Ne consegue che l'associato il cui apporto consista in una prestazione lavorativa deve partecipare sia agli utili che alle perdite, non essendo ammissibile un contratto di mera cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, tenuto conto dell'espresso richiamo, contenuto nell'art. 2554, secondo comma cod. civ., all'art. 2102 cod. civ., il quale prevede la partecipazione del lavoratore agli utili "netti" dell'impresa. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13179 del 28/05/2010   …...
Mandato - obbligazioni del mandatario - obbligo di rendiconto – Cass. n. 9264/2010
Conferimento di mandato "ad litem" al difensore - Conseguente configurabilità del suddetto obbligo a carico del professionista su richiesta del mandante - Esclusione per incompatibilità. L'istituto del rendiconto, previsto dall'art. 1713, comma primo, cod. civ. (che trova il suo riferimento in sede processuale nell'art. 263 cod. proc. civ.) è incompatibile con il mandato "ad litem" di cui all'art. 84, comma primo, cod. proc. civ., che abilita il difensore a compiere e ricevere nell'interesse della parte che lo ha conferito tutti gli atti del processo, non essendo, invero, riconducibile ad un mandato "ad negotia" e, quindi, ad una figura che attenga al diritto sostanziale in senso proprio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9264 del 19/04/2010 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 9264 2010   …...
Professionisti - In genere - Società di ingegneri – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5648 del 10/06/1994
Costituzione - Divieto ex art. 2 legge n. 1815 del 1939 - Ambito d'applicazione. Il divieto di costituzione di società di capitali aventi ad oggetto l'espletamento di professioni intellettuali protette, quale l'attività di progettazione della costruzione di opere civili di competenza degli ingegneri (artt. 1 - 2 legge n. 1815 del 1939), sussiste qualora l'attività oggetto del contratto tra il committente e la società tra i detti professionisti consiste, secondo il motivato accertamento del giudice del merito, in una opera di progettazione d'ingegneria civile, interamente rientrante nella attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto e non in un'attività preparatoria ed interdisciplinare rispetto all'indicata progettazione (attività di cosiddetto "consulting engineering"). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5648 del 10/06/1994   …...
Professionisti - In genere - Società di ingegneri – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5648 del 10/06/1994
Costituzione - Divieto ex art. 2 legge n. 1815 del 1939 - Ambito d'applicazione. Il divieto di costituzione di società di capitali aventi ad oggetto l'espletamento di professioni intellettuali protette, quale l'attività di progettazione della costruzione di opere civili di competenza degli ingegneri (artt. 1 - 2 legge n. 1815 del 1939), sussiste qualora l'attività oggetto del contratto tra il committente e la società tra i detti professionisti consiste, secondo il motivato accertamento del giudice del merito, in una opera di progettazione d'ingegneria civile, interamente rientrante nella attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto e non in un'attività preparatoria ed interdisciplinare rispetto all'indicata progettazione (attività di cosiddetto "consulting engineering"). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5648 del 10/06/1994   …...
Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - prestazione d'opera intellettuale - in genere – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4460 del 21/08/1985
Compimento di attività contrarie alla legge, all'etica o alla deontologia professionale - divieto - patto relativo - irrilevanza - prestazione di consulenza di parte in un giudizio - obbligo di ingannare o di tentare d'ingannare il giudice - insussistenza - fattispecie.* Nel caso di Esercizio di attività professionale, la valutazione circa la sussistenza o meno di un inadempimento del professionista per Mancanza di diligenza dev'essere compiuta avendo riguardo alla natura dell'attività esercitata e tenendo conto che la diligenza richiesta al professionista non può comprendere il compimento di attività contrarie alla legge o all'etica, e, in particolare, alla cosiddetta deontologia professionale, neppure se in questo senso egli abbia stipulato espresso patto con il cliente, il quale non può mai pretendere che il professionista agisca contro scienza e coscienza. In ispecie la prestazione di opera intellettuale, ove attenga a consulenza di parte in un giudizio, non comporta l'Obbligo di ingannare o tentare di ingannare il giudice, salvo sempre, in caso di divergenza dalla pretesa del cliente, l'Obbligo del professionista di rendere edotto quest'ultimo. (nella specie, il consulente di parte in un giudizio civile volto ad ottenere l'annullamento di un testamento aveva espresso il parere che la de cuius, della quale aveva esaminato la documentazione clinica, fosse affetta da demenza senile, convincendosi poi, nel corso del giudizio, dell'esattezza della diversa diagnosi di vasculopatia diabetica formulata dal consulente d'ufficio. La C.S., enunciando il principio che precede, ha confermato la decisione del merito che aveva riconosciuto al detto consulente il compenso per l'opera prestata). ( V 2998/73, mass n 366683; ( V 2294/66, mass n 324465; ( V 2065/65, mass n 313919; ( V 375/65, mass n 310635).* Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4460 del 21/08/1985   …...
Prova civile - consulenza tecnica - consulente di parte - in genere – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4460 del 21/08/1985
Responsabilità per mancato compimento di attività difensiva - insussistenza.* Il consulente di parte rappresenta la medesima, della quale è ausiliare, nel limitato ambito delle indagini tecniche e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile del mancato compimento di attività difensive - come la richiesta di un provvedimento istruttorio - che, esulando dal detto limitato ambito, competono, invece, al difensore.* Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4460 del 21/08/1985   …...

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