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Prescrizione dell'azione cambiaria in corso di giudizio – Cass. n. 15141/2022

Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - azione causale - Azioni cambiarie - Onere di cui all'art. 66, terzo comma, della l. camb. - Prescrizione dell'azione cambiaria in corso di giudizio - Esonero dall'onere di restituzione del titolo - Fondamento.

 

In tema di azioni cambiarie, l'onere di cui all'art. 66, comma 3, l.camb. (offerta del titolo in restituzione), gravante sul portatore della cambiale che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, attiene alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale), con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15141 del 12/05/2022 (Rv. 664826 - 02)

 

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Cassazione

15141

2022