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Acquisto del titolo, fatto con il programma di danneggiare il debitore – Cass. n. 15580/2022Acquisto del titolo, fatto con il programma di danneggiare il debitore – Cass. n. 15580/2022

Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - azione cambiaria - eccezioni - Eccezioni extracartolari opponibili al girante - Loro opponibilità al giratario - Presupposti - Acquisto del titolo, fatto con il programma di danneggiare il debitore - Necessità - Onere della prova, per il debitore - Sussistenza - Fattispecie.

 

L'art. 1993 c.c., successivo alla legge cambiaria, che ha sostituito l'avverbio "scientemente" contenuto nell'art. 21 della legge predetta, con l'avverbio "intenzionalmente", va inteso nel senso che, affinché possano opporsi al giratario le eccezioni derivanti dai rapporti extracartolari opponibili al girante, se non occorre la prova di una vera e propria collusione fra girante e giratario, è necessaria almeno la dimostrazione che l'acquisto del titolo sia stato fatto con il programma di danneggiare il debitore, cioè con il sicuro proposito di impedire a quest'ultimo le difese, privandolo delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al portatore precedente e di arrecargli così un danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui aveva, invece, ritenuto necessaria la sussistenza, in capo al giratario del titolo e al precedente possessore, del proposito comune di agire in danno del debitore, laddove, invece, la norma incentrava l'attenzione sulla condotta del possessore del titolo).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15580 del 16/05/2022 (Rv. 664882 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1993

 

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Cassazione

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